AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID-19

 

Entro il 30 giugno 2022 le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate un modello di dichiarazione sostitutiva nel quale attestano che l’importo complessivo dei sostegni economici concessi dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle varie condizioni previste.

 

L’Agenzia delle Entrate con il Provedimento 27 aprile 2022, n. 143438/2022, ha definito tempi e modi di trasmissione dell’autodichiarazione.

L’autodichiarazione deve essere presentata:

  • direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
  • in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia Entrate o attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

 

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 41/2021 e richiamate dall’art. 1 del D.M. 11 dicembre 2021, vale a dire:

  • contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza epidemiologica;
  • credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • esclusione dei versamenti IRAP;
  • riduzione versamenti contributivi;
  • esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
  • disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;
  • definizione agevolata degli “avvisi bonari”;
  • esonero dalla tariffa speciale del canone RAI;
  • altri aiuti (contributi in conto interessi, garanzie pubbliche, ecc.).

 

In particolare, nel caso in cui analoga dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del “Decreto Sostegni”.

In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

 

ATTENZIONE: Non sono espressamente previste sanzioni in caso di omessa presentazione della comunicazione ma, nell’ambito della risposta a interrogazione parlamentare n. 5-08011 in Commissione Finanze della Camera, è stata confermata la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione. Secondo alcune interpretazioni, la mancata presentazione potrebbe comportare la revoca del contributo.

 

Le sanzioni richiamate nell’istanza (“l’omissione o l’indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali”) sono collegate alle previsioni contenute nell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e non costituiscono sanzioni “tributarie”. Si ritiene quindi possano essere riferite solo all’erronea indicazione del superamento dei massimali previsti.