CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico datato 24 marzo 2022, emanato in attuazione del Decreto “Sostegni-ter” (art. 2 D.L. n. 4/2022). È previsto il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dal 3 maggio 2022 al 24 maggio 2022, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà messa a disposizione dal Mise.

 

 

Requisiti per accedere al contributo

Possono beneficiare del nuovo contributo a fondo perduto per il commercio al dettaglio, introdotto dal Decreto “Sostegni-ter”, i soggetti che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO 2007, come riportati nella tabella (riportato in coda all’articolo) messa a disposizione dal Mise.

 

Devono essere inoltre rispettate le seguenti condizioni:

  • l’ammontare dei ricavi relativo al 2019 deve essere non superiore a 2 milioni di euro;
  • occorre aver subito una riduzione dei ricavi nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;
  • alla data di presentazione della domanda l’impresa deve avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituita, iscritta e attiva nel Registro delle imprese per una delle attività rientranti nel perimetro della norma;
  • alla data di presentazione della domanda l’impresa non deve essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato Covid-19, l’impresa non deve risultare già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’art. 2, punto 18, del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea;
  • le imprese richiedenti il beneficio non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  • l’agevolazione è riconosciuta ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

 

 

Il contributo spettante

L’importo del contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019. L’ammontare medio è determinato dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d’imposta per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi periodi.

Le percentuali da applicare sono le seguenti:

  1. 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
  2. 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
  3. 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000, e fino a euro 2.000.000,00.

 

ATTENZIONE: Si segnala che, se le risorse stanziate risulteranno insufficienti a fronte delle domande presentate e ritenute ammissibili, il Mise provvederà a riconoscere un contributo proporzionalmente ridotto, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

 

 

La richiesta del contributo

Il Decreto Mise ha chiarito i tempi e le modalità per l’accesso al contributo.

La domanda per l’ammissione ai contributi dovrà essere presentata al Mise – Ministero dello Sviluppo Economico in via telematica, attraverso un’apposita procedura che sarà resa disponibile sul sito istituzionale www.mise.gov.it.

Per accedere alla presentazione delle domande sarà necessario autenticarsi tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS) del legale rappresentante dell’azienda richiedente, come risultante da certificato camerale – il decreto non pare indicare lo SPID quale strumento valido di accesso.

Il codice ATECO e il soggetto autorizzato all’inserimento della domanda verranno verificati tramite incrocio con i dati del Registro imprese. È pertanto indispensabile verificare i dati presenti in CCIAA ed eventualmente procedere a rettifica prima della presentazione della domanda in caso di inesattezze.

Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva, correttamente registrata al Registro Imprese.

 

ATTENZIONE: Occorre quindi verificare di essere in possesso di carta CNS del legale rappresentante/titolare dell’impresa e dell’indirizzo PEC attivo e correttamente registrato al Registro Imprese.

Occorre poi verificare la correttezza delle informazioni presenti in visura in ordine al legale rappresentante ed al codice ATECO dell’attività esercitata in via prevalente.

 

In sede di richiesta del contributo deve essere fornito l’IBAN del conto corrente, intestato al soggetto richiedente, sul quale si richiede l’accredito del contributo; non è previsto l’utilizzo in compensazione con modello F24.

Qualora il contributo superasse i 150.000 euro è altresì necessario presentare autocertificazione per la richiesta della documentazione antimafia.

 

ATTENZIONE: La domanda potrà essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022 e non si tratterà di un click-day.

 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per la valutazione delle condizioni necessarie per accedere al contributo

 

 

 

Allegato 1 – Tabella ATECO Mise

 

 

Codice Ateco Descrizione
47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.43 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.77 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie
47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati